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Quali sono le procedure, come avviene e cosa dice la legge.

Seguire la volontà del defunto di disperdere le ceneri in natura è reso possibile grazie alla legge n° 130 del 30 marzo del 2001.
Dopo la cremazione, secondo la legge, la dispersione delle ceneri in natura, è resa possibile solo in alcuni luoghi e con specifiche procedure. Bisognerà effettuare la richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, potrà essere eseguita da un erede o un parente prossimo, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cremazione a cui sono state lasciate le volontà.

Approfondiamo dove si possono disperdere le ceneri in natura secondo la legge, come si pone sulla questione della dispersione delle ceneri la Chiesa Cattolica e come si effettua la procedura presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune.

Cremazione e dispersione delle ceneri in natura

La Chiesa Cattolica in merito alla cremazione e dispersione si è mostrata partecipe alla questione ma con pareri differenti. Se la cremazione, nel rispetto delle volontà del defunto, è ormai concepita come consuetudine ammessa, vietato è per il Vaticano sia disperdere le ceneri in natura sia conservarle in un’area privata. Per la religione Cattolica le ceneri del defunto non si possono disperdere e saranno conservate in un luogo consacrato come una chiesa o un cimitero.
La dispersione delle ceneri in natura è invece consentita per legge in Italia ma dovranno rispettarsi plausibili norme legislative, quali distanze dai centri abitati, dalla riva dei laghi e dei mari o in luoghi protetti. La dispersione non è mai consentita all’interno dei centri abitati come previsto dal nuovo Codice della strada.

Nella pratica gli eredi, o un incaricato dell’agenzia funebre delegata, si dovranno recare presso la sede dell’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso e presentare un’istanza di autorizzazione prima alla cremazione e poi alla successiva dispersione. Nel documento sarà indicato il luogo in cui dovrà avvenire nel rispetto delle volontà del defunto e della legge la dispersione, la quale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dell’urna.
Si autorizza la dispersione delle ceneri, oltre che in natura, anche all’interno dei cimiteri in aree designate dette Giardini della Rimembranza o giardini del ricordo e in aree private previa autorizzazione dei proprietari, lontane dai centri abitati e sempre all’aperto.

Disperdere le ceneri in natura nel rispetto delle volontà del defunto

Si può verificare il caso in cui il rispetto delle volontà del defunto sia difficile da mettere in atto perché non ha lasciato nulla per iscritto in merito al luogo in cui la dispersione delle ceneri debba avvenire.
In questo caso il coniuge, il parente più prossimo, il presidente dell’associazione di cremazione a cui sono state lasciate le volontà, potranno effettuare una scelta tra i luoghi più amati dal defunto o tra quelli consentiti secondo la legge n° 130 del 30 marzo del 2001.

La dispersione delle ceneri potrà essere effettuata in natura, ad esempio nei laghi con distanza di almeno 100 metri dalla riva, in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa, nei fiumi lontano da zone frequentate da bagnanti, in un Giardino del Ricordo delle aree cimiteriali, in area privata previa autorizzazione del proprietario e lontano almeno 200 mt. dai centri abitati e da altre abitazioni, in montagna in luoghi consentiti dal comune di appartenenza.

Per la delicatezza e la solennità dell’atto della cremazione e dispersione delle ceneri in natura del vostro caro vi consigliamo dunque di affidarvi alla nostra agenzia funebre in quanto realmente esperta nei servizi di dispersione.

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