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Ormai in Italia la scelta della cremazione è in costante crescita. Questa pratica è accettata anche dalla Chiesa Cattolica  che ne limita solo la conservazione a casa dell’urna cineraria e la dispersione delle ceneri.

Chi ha deciso di farsi cremare ha tre possibilità per rendere nota questa scelta: un testamento registrato dal notaio, lasciarlo detto ai familiari (al coniuge o ai figli) che al momento del decesso dovranno testimoniare queste volontà davanti all’ufficiale di stato civile per autorizzare la cremazione oppure l’iscrizione ad un’associazione pro cremazione riconosciuta (Socrem, IDICEN).

Quest’ultima scelta consente di far rispettare le volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti e di scegliere la dispersione delle ceneri. In tutti i casi, ad attivare la procedura presso gli uffici comunali, ci penseranno gli operatori delle onoranze funebri prescelte.

Ma come avviene la cremazione? Il forno crematorio, opportunamente ventilato, è diviso in due parti sovrapposte, separate da una griglia di materiale refrattario. La bara con la salma viene immessa nella parte superiore e prende immediatamente fuoco.  Le temperature che si raggiungono sono di 900 -1000 gradi e la bara in legno funge anche da combustibile, ma di essa non ne rimarrà nulla a queste temperature. Le ceneri delle ossa calcificate cadono progressivamente nella parte inferiore del forno, dove si completa la combustione. Dopo un paio d’ore, l’operatore, che può controllare l’interno del forno mediante uno spioncino, spinge dall’esterno i resti verso una zona di raffreddamento. Da lì vengono raccolti e posti su un setaccio a vibrazione, che elimina le polveri più fini. Anche chi possiede protesi e placche può essere cremato poiché queste vengono separate dalle ceneri che infine vengono raccolte e sigillate nell’urna scelta dai familiari.

La cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri sono comunque autorizzate e disciplinate dalla legge 130/2001. L’urna cineraria può essere tumulata tradizionalmente al cimitero in una tomba già esistente o in una celletta appositamente predisposta. E’ possibile conservare l’urna cineraria nella propria abitazione, basta chiedere l’autorizzazione al comune dove avviene il decesso. La dispersione delle ceneri non è reato se c’è l’espressa volontà del defunto quando era in vita, lasciata tramite testamento o iscrizione ad una società di cremazione (ben presto basteranno le volontà verbali) e deve essere autorizzata dal Comune. La dispersione delle ceneri è consentita in natura con dei vincoli di distanza dai centri abitati o dalla costa, in aree appositamente destinate siano queste private, cimiteriali o naturali. Diversamente è prevista una reclusione da due mesi a un anno con una multa pecuniaria. Il coniuge, i figli, un altro familiare, l’esecutore testamentario o il rappresentante legale dell’associazione a cui il defunto era iscritto possono disperdere le ceneri, previa autorizzazione comunale, entro 30 giorni dal ritiro dell’urna cineraria.

Ad attivare la procedura, presso gli uffici municipali, ci penseranno gli operatori dell’impresa di onoranze funebri prescelta.

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