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Le cremazioni in Italia sono aumentate e parallelamente inizia ad aumentare anche la richiesta di disperdere nell’ambiente le ceneri del defunto.

I motivi che spingono molte persone a fare questa scelta sono molto personali, ma nonostante la volontà in pochi sanno quale sia l’iter preciso e così rinunciano.

Intanto è bene sapere che la dispersione delle ceneri è legale anche in Italia e le modalità sono date dalla Legge n.130 del 2001 e dai regolamenti comunali. Dopo la cremazione l’urna cineraria, con riportati i dati anagrafici del defunto, viene consegnata e affidata ai parenti designati alla dispersione. Sia la cremazione sia la dispersione devono essere autorizzate dall’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso in base alle volontà lasciate dal defunto mentre era in vita.

Chi può disperdere le ceneri.

L’incaricato alla dispersione delle ceneri può essere il coniuge, il parente più prossimo, l’eventuale esecutore testamentario, una persona individuata dal defunto oppure il rappresentante legale dell’associazione di cremazione alla quale si era iscritta la persona scomparsa.

Dove possono essere disperse le ceneri.

I luoghi di dispersione possono essere vari: in apposite aree cimiteriali, in aree private all’aperto che devono avere sia il consenso dei proprietari sia di chi deve disperderle per evitare danni o realizzare lucro, ma possono essere disperse anche in mare, nei laghi, nei fiumi, dalla sommità di un monte.

Riguardo la dispersione delle ceneri in natura, questa deve essere autorizzata dal Comune o dalla Regione del luogo dove s’intende rilasciarle in base ai propri regolamenti.
Il defunto, tramite atto testamentario, potrebbe anche eleggere un luogo di sua proprietà mentre era in vita. Inoltre, può anche scegliere il periodo durante il quale spargere le sue ceneri. In attesa del momento, l’affidamento delle ceneri può essere fatto presso il Tempio crematorio oppure conservate al cimitero.

Dove la dispersione è vietata.

Costituisce reato la dispersione nei centri abitati e la dispersione senza autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

Cremazione sì, spargimento no.

Se il defunto in vita ha espresso la volontà di essere cremato, ma non ha lasciato nulla di scritto relativo alla dispersione delle ceneri (tramite notaio o iscrizione ad un’associazione di cremazione), queste ultime possono essere tumulate per rispettare l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero o affidate ad un familiare.

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